Articolo
12
Prezzi chiaramente indicati
Gli associati dovrebbero esporre chiaramente il prezzo su tutte
le opere poste in vendita sia in libreria che nelle fiere
librarie. Il materiale non in vendita, o sul quale è in corso
una trattativa, o che è riservato, dovrebbe essere accantonato.
Articolo
13
Sconto commerciale
Gli associati dovranno consentire agli appartenenti alle
associazioni affiliate alla I.L.A.B. - L.I.L.A. di acquistare
dal loro stock qualsiasi opera posta in vendita (ovvero
prezzata); dovranno altresi' concedere anche ad essi l'usuale e
reciproco sconto commerciale di almeno il 10%.
Articolo
14
Invii in esame: condizioni
Nel caso di invio di materiale "in esame", effettuato su
richiesta di un cliente, si devono indicare chiaramente i
termini concessi per prendere una decisione. Trascorsi tali
termini, se la merce non è stata restituita, la vendita deve
ritenersi conclusa; se invece viene restituita, le spese di
spedizione sono integralmente a carico del richiedente.
Articolo
15
Invii in esame: responsabilità
Gli associati che richiedono libri "in esame" o "in deposito"
dovranno accettarne la piena responsabilità dal momento della
loro consegna fino a quello della restituzione; in caso
contrario, dovranno corrispondere anticipatamente il prezzo per
intero. Tuttavia questa responsabilità non si estende ai danni o
alle perdite dovuti a guerre o a qualsiasi altro rischio che non
possa essere coperto da assicurazione.
Articolo
16
Ordinazioni di più opere
Nel caso di ordinazione di pi opere, la mancanza di alcune di
esse, dovuta a vendita precedente, non dà diritto al rifiuto
delle rimanenti, se non sia stato espressamente specificato
nell'ordinazione.
Articolo
17
Valutazioni e stime
Le valutazioni devono essere effettuate con serietà secondo lo
spirito degli usi e delle consuetudini della I.L.A.B. - L.I.L.A.,
e coinvolgono la responsabilità morale del libraio nei confronti
del proprietario del materiale.
Articolo
18
Valutazioni: legislazione fiscale
Gli associati che offrono servizi di stima e di valutazione sono
tenuti a conoscere la locale legislazione fiscale. Dette stime
dovranno essere effettuate rispettando strettamente tale
normativa.
Articolo
19
Commissioni d'asta
Gli associati che ricevono da un cliente mandato di acquisto ad
una vendita all'asta, dovranno anche farsi carico di esaminare
attentamente il materiale da acquistare, senza basarsi soltanto
sulle informazioni fornite dal venditore o dal banditore.
Naturalmente dovranno operare con la massima discrezione ed
evitare ogni rischio di conflitto d'interessi col mandatario.
Articolo
20
Locali dei librai
Gli associati non dovrebbero mai tentare approcci nei confronti
di clienti che si trovano nella libreria di un altro collega,
nel suo stand ad una mostra, o in altri luoghi di lavoro senza
il suo previo consenso.
Articolo
21
Interpretazione
Questa raccolta di usi e consuetudini è stata originariamente
redatta in inglese e francese. Se dovessero sorgere
contestazioni circa la correttezza della traduzione di un
paragrafo da una all'altra lingua, il Comitato della I.L.A.B. -
L.I.L.A. stabilirà quale sia l'interpretazione corretta.
Raccomandazione
LIBRI RUBATI. Se un libraio acquista in buona fede un libro
rubato ad un altro libraio, si possono presentare due
possibilità:
1. Le parti interessate decidono di sistemare la questione
amichevolmente. In questo caso il libro dovrà essere restituito
al legittimo proprietario, ma questi dovrà versare
all'acquirente la metà del prezzo pagato da quest'ultimo. Ciò
costituisce, tra i due librai, quello che si usa definire un
gentleman's agreement.
2. Il furto dà luogo ad un'azione legale. Ma essendo in questo
caso diversa la legislazione di ogni paese, non è qui possibile
suggerire comportamenti che potrebbero risultare in contrasto
con le rispettive legislazioni nazionali. Tuttavia sarebbe
auspicabile che il principio enunciato nel paragrafo 1 possa
essere applicato anche tra libraio acquirente e quello vittima
del furto.